Questa è una svolta per il settore assicurativo. E ancora una volta ci si arriva non con il buon senso ma con l’obbligo imposto dal regolatore: a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia saranno obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, come stabilito dal recente decreto attuativo della Legge di Bilancio 2024 (vedi sotto).

Perchè bisogna assicurarsi

L’Italia è tra i paesi europei con il più elevato rischio sismico e di dissesto idrogeologico: quasi il 94% dei comuni è esposto a frane, alluvioni o erosione costiera. In queste aree operano circa 4,5 milioni di imprese. Secondo il Centro Studi Confindustria, entro il 2040 il 30-40% delle PMI potrebbe subire perdite tra il 5% e il 10% a causa di interruzioni delle attività. Proteggere l’impresa diventa quindi una scelta strategica per garantirne il futuro. E se non ci arrivano gli imprenditori, ci arriva la legge.

Chi deve assicurarsi

🔹 Entro il 31 dicembre 2024, tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede in Italia dovranno assicurare fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro eventi naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
🔹 Esclusioni? Solo per le imprese agricole e immobili con abusi edilizi.

Gli eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve includere una copertura per i seguenti eventi:

  • Sismi (terremoti): Movimenti improvvisi della terra causati da fenomeni naturali.
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: Esondazioni di corsi d’acqua, laghi o bacini, anche con coinvolgimento di sedimenti.
  • Frane: Scivolamenti di masse di terra o roccia.

Quanto costa la polizza catastrofale?

Il costo della polizza è definito in base a un’attenta valutazione del rischio specifico di ciascuna azienda, considerando fattori quali la vulnerabilità delle strutture, la localizzazione geografica e le misure di prevenzione adottate. Gli importi sono costantemente rivisti alla luce di nuove evidenze scientifiche e dell’evoluzione dei rischi, garantendo sempre un premio equo e proporzionato.

Chi paga i danni? Quant’è l’indennizzo?

Il decreto prevede un sistema di indennizzo graduale per le imprese colpite da eventi catastrofali.

Questi gli “scaglioni” previsti:

  • per polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, l’indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato;
  • per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l’indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per polizze superiori ai 30 milioni di euro, i massimali di indennizzo possono essere definiti liberamente tra le parti.

L’importo dell’indennizzo varia in base alla somma assicurata e al tipo di bene danneggiato. Per i fabbricati, si considera il costo di ricostruzione, mentre per impianti e attrezzature il costo di rimpiazzo. È previsto uno scoperto a carico dell’assicurato, solitamente pari al 15% del danno per polizze fino a trenta milioni di euro, e la possibilità di applicare franchigie. La copertura assicurativa si estende fino al limite della somma assicurata, applicandosi con la modalità “a primo rischio assoluto” (offre una maggiore certezza riguardo all’importo ricevuto in caso di sinistro, senza dover affrontare lunghe e complesse procedure di valutazione del danno). Le parti possono negoziare liberamente i massimali di indennizzo per le polizze superiori a trenta milioni di euro.

Quali sono le sanzioni se non ci assicura?

Le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024 saranno soggette a una serie di sanzioni, tra cui:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: Verranno applicate multe di importo variabile, commisurate alla gravità dell’infrazione e al valore dei beni non assicurati.
  • Esclusione da benefici pubblici: Le imprese inadempienti perderanno il diritto di accedere a:
    • Contributi statali
    • Sovvenzioni
    • Agevolazioni fiscali
    • Finanziamenti pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa post-catastrofe.
  • Obbligo di regolarizzazione: Le imprese avranno un termine perentorio per mettersi in regola e stipulare la polizza assicurativa. In caso di mancato adempimento entro i termini stabiliti, le sanzioni potrebbero essere aggravate.

In sintesi:

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo comporta non solo sanzioni economiche, ma anche l’impossibilità di accedere a importanti risorse pubbliche destinate alla ripresa in caso di eventi catastrofali. È quindi fondamentale per le imprese adeguarsi alla nuova normativa e stipulare la polizza entro la scadenza prevista.

Nota: È consigliabile consultare la normativa vigente e rivolgersi a un professionista del settore per una consulenza più dettagliata e aggiornata sulle specifiche sanzioni applicabili in ogni caso.

Da dove arriva l’obbligo assicurativo

L’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale arriva dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Di seguito la legge (fonte: normattiva.it):

Art. 1

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

104. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L’obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112. All’articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società ».