Non viaggerai spesso con lingotti d’oro occultati nel portabagagli quindi questo aggiornamento probabilmente non ti tocca da vicino ma è un chiacchiera da bar che vale la pena sapere.

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri introduce delle modifiche significative alla gestione del denaro liquido e del commercio di oro, in linea con il regolamento europeo 2018/1672.

Che cosa significa?

Che c’è una nuova definizione di che cosa sia il “contante” e di quanto si possa portare con sè quando si passa una dogana. Il concetto di contante si amplia, includendo strumenti negoziabili al portatore (es. assegni, traveller’s cheque, vaglia) che non richiedono identificazione del beneficiario. Viene equiparato al contante anche l’oro con almeno il 90% di purezza e i lingotti con almeno il 99,5% di purezza, oltre a carte prepagate non collegate a conti correnti.

Obblighi doganali

È obbligatorio dichiarare in dogana trasferimenti di denaro e strumenti al portatore superiori a 10.000 euro, anche in caso di invii postali o bagagli non accompagnati.Le autorità possono trattenere le somme, anche sotto la soglia, per 30 giorni (prorogabili) in caso di sospetti di attività illecite.

Sanzioni

  • Le infrazioni possono essere estinte con pagamenti percentuali più alte rispetto al passato:
    • 15% per eccedenze fino a 10.000 euro.
    • 30% per eccedenze fino a 40.000 euro.
  • Violazioni più gravi non permettono il pagamento per l’estinzione.

Un’altra novità riguarda la definizione di oro da investimento, che ora comprende materiali destinati a successive lavorazioni e semilavorati. La soglia per la dichiarazione delle operazioni in oro scende a 10.000 euro, estendendo l’obbligo anche a transazioni mensili con la stessa controparte superiori a 2.500 euro, se cumulative superano i 10.000 euro.

Non credo sia il tema più importante ma il decreto affronta anche il tema della privacy. I dati raccolti attraverso le dichiarazioni valutarie sono accessibili solo a personale autorizzato (e ci mancherebbe!), con una conservazione limitata a cinque anni, salvo indagini in corso che possono prolungarne l’archiviazione di ulteriori tre anni.

Queste misure mirano a rafforzare il controllo sui flussi finanziari, prevenendo attività illecite e uniformando le norme italiane a quelle europee.

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